Ardea, il Tar boccia il Consorzio Colle Romito: dossi anti-velocità alti il doppio del limite di legge

L'ingresso del Consorzio Colle Romito, ad Ardea
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Ardea, il Tar del Lazio ha sonoramente bocciato i dossi antivelocità, conosciuti anche come dissuasori di velocità, installati all’interno del Consorzio di Colle Romito. Così riporta la sentenza del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio n. 11925 del 12 giugno 2024. Visto che il limite di velocità, all’interno del Consorzio, è di 30 km/h, i dossi alti 14 centimetri, così ha rilevato il comune – sarebbero stati alti il doppio del limite di legge. Il Consorzio è stato anche condannato a pagare 3mila euro per le spese di giudizio. Questo tradotto in parole povere, ma entriamo nel dettaglio della notizia.

Ardea, i giudici bacchettano il Consorzio Colle Romito sui dossi

La vicenda, o meglio il ricorso del Consorzio, risale al 2021, quindi a 3 anni fa. Un ricorso con il quale il Consorzio ha chiesto “l’annullamento – così scrivono i giudici – dell’ordinanza n. 327 del 22 luglio 2009 con cui il Comune di Ardea ha ordinato al Consorzio ricorrente la rimozione dei sistemi di rallentamento della velocità, ivi indicati.

Ed ha individuato la disciplina della circolazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di rimozione di tali dispositivi e della relativa segnaletica“.

Dossi anti-velocità alti più del doppio del limite di legge

“Il ricorso è infondato – scrivono i giudici del Tar – e deve essere respinto. Il Consorzio di Colle Romito ha presentato un ricorso contro l’ordinanza n. 327/09 del 22/07/09. Ordinanza con cui il Comune di Ardea ha ordinato al ricorrente la rimozione dei sistemi di allentamento della velocità. Ed ha individuato la disciplina della circolazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di rimozione di tali dispositivi e della relativa segnaletica.

14 centimetri di altezza anzichè 7 centimetri

Dal provvedimento impugnato e dagli atti ivi richiamati emerge che i rallentatori di velocità installati dal Consorzio ricorrente avevano un’altezza variabile tra i dieci e i quattordici centimetri e, pertanto, non erano conformi al disposto dell’art. 179 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblca n. 495 del 1992.

Decreto secondo cui i dossi artificiali con funzione di rallentamento della velocità “sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso.

Le altezze di legge

In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm. b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm. c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm”.

Ardea, il Consorzio Colle Romito, foto Google Heart in 3D elaborata con I.A.
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