Tivoli, slitta la messa in sicurezza dell’Aniene, il Tar: ‘Poca par condicio, il bando è da rifare’

Tivoli, un tratto del fiume ANiene, località-frazione Martellona
Contenuti dell'articolo

Tivoli, slitta la messa in sicurezza del pericoloso tratto di fiume Aniene situato nei pressi della zona denominata frazione Martellona: in quel tratto il corso d’acqua rischia, in caso di piena o di improvvise bombe d’acqua, di uscire dalla propria sede e di sommergere, con effetti nefasti, le aree circostanti. I lavori sono attesi da tempo.

Il Tar: Poca par condicio, bando da rifare

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha, però, annullato l’assegnazione del recente bando pubblico che prometteva di risolvere, in breve tempo, proprio tale problema. Esattamente come richiesto da una società privata che ne aveva presentato, ad inizio 2024, un apposito ricorso con cui aveva messo in discussione ogni decisione assunta dal Consorzio di Bonifica. I giudici hanno accolte tali richieste e imposto la ripetizione dell’intera procedura. Con inevitabile, come detto già in apertura, slittamento/allungamento dei tempi di avvio dei lavori. È questo, in estrema sintesi, quanto prevede la sentenza del Tar del Lazio n. 11928 del 13 giugno.

Tivoli, slitta la messa in sicurezza dell’Aniene

Il ricorso è stato è stato presentato il 12 marzo scorso dalla Codisab srl contro il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma e la società Costruzione Generali srl. Il ricorso puntava all’annullamento dell’assegnazione del bando relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione delle opere di difesa idraulica nella parte della destra idraulica del fiume Aniene (vale a dire della sponda destra del fiume, considerando il fiume che scorre verso valle, ndr). Località frazione Martellona, Tivoli.”

La società ricorrente ha chiesto l’esclusione della società vincitrice del bando stesso a causa di poca ‘par condicio’. La società ricorrente ha chiesto anche l’annullamento dei verbali di gara pubblici e di quelli riservati. Oltre all’esclusione della società vincitrice del bando. Sono davvero molteplici le ragioni si cui si fonda il ricorso.

Il Tar impone la ripetizione del bando

I giudici hanno accolto “l’impugnazione principale (ossia il ricorso, ndr)” ma hanno respinto “la domanda di subentro del ricorrente principale nel contratto (…) e la domanda di risarcimento del danno“.

Bando sbagliato

Infine hanno dichiarato “l’inefficacia del contratto (…) stipulato” tra le parti. Che significa? Che l’assegnazione del bando e dei lavori è congelata e che l’intera procedura di assegnazione dell’incarico di progettazione e dei lavori andrà ripetuta daccapo. Chi ci rimetterà? I cittadini, come al solito.