Anzio e Nettuno, spiagge libere con bagnino pagato da quelle private: Tar ‘benedice’ l’accordo Prefetto-associazioni balneari
Ad Anzio e Nettuno – due straordinari comuni situati sull’hinterland del litorale laziale di Roma-sud – le spiagge libere e pubbliche avranno l’assistenza dei bagnanti garantita da un bagnino che sarà però pagato dai concessionari delle spiagge private, limitrofe a quelle pubbliche. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, la n. 10959 del 30 maggio.
Anzio e Nettuno, spiagge libere con bagnino (e altri servizi) pagato da quelle private
Il ricorso contro l’accordo stipulato dalla Commissione Prettizia che guida la città di Nerone da circa un anno e mezzo a questa parte era stato presentato da una nota società cooperativa.
Un ricorso ‘contro’ il Comune di Anzio, ma anche contro l’Associazione Balneare ‘Il Mare di Anzio e Nettuno’, l’Associazione balneare ‘Il Faro Cna’ e l’Associazione balneare ‘Sib-Anzio e Nettuno’. La decisione riguarda le spiagge libere di Anzio. Ma anche noti operatori che lavorano su tratti di arenile del comune di Nettuno.
Il Tar: via libera al salvamento a spese dei concessionari
L’accordo sottoscritto il 3 agosto 2023 – spiegano i giudici del Tar – consentiva un “indubbio vantaggio per il bilancio comunale. Sia per l’importo complessivo del servizio che per la prevista erogazione a rendiconto. Nonché l’estensione del servizio di salvamento a mare nei tratti di arenile a libera fruizione interclusi tra gli attuali concessionari di attività balneare, per circa 942 mt. lineari di fronte mare. Senza alcun costo in quanto si prevede l’utilizzo, laddove necessario, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature di cui sono muniti gli stabilimenti balneari adiacenti”.
Il ricorso di fine 2023 contro Anzio
“Con ricorso notificato il 20-25 settembre 2023 – scrivono i giudici del Tar del Lazio – la società Mar.si soc. coop. r.l. ha impugnato la deliberazione n. 64 del 15 giugno 2023 con cui la commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale del comune di Anzio approvava la planimetria con la quale venivano individuati tutti i tratti di arenile a libera fruizione attualmente presenti.
Oltre alla deliberazione n. 78 del 28 luglio 2023 con cui si accoglieva la proposta di partenariato con alcune associazioni di balneatori finalizzata a garantire il servizio di assistenza balneare e salvaguardia delle spiagge a libera fruizione per il periodo 2023-25.
Oltre alla determinazione dirigenziale n. 4 del 3 agosto 2023 con cui si approvava lo schema di partenariato tra il comune di Anzio e le Associazioni di categoria balneari “Il mare di Anzio e Nettuno”, “Il Faro Cna” e “SIB Anzio-Nettuno” per l’attuazione del piano di salvamento collettivo triennio 2023-2025″.
Salta la stazione appaltante della Città Metropolitana
Secondo “il ricorrente – spiegano ancora i giudici amministrativi di primo grado – che, con determina dirigenziale R.G. n. 30 del 3 aprile 2023, il Comune aveva conferito mandato alla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. Per l’affidamento del servizio di gestione degli arenili a libera fruizione del comune di Anzio per il quadriennio 2023/2026 da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In data 22 maggio 2023 la commissione prefettizia aggiudicava l’appalto alla ricorrente senza procedere alla stipula del contratto”.
“A tale riguardo – concludono i giudici – va evidenziato che i soggetti dell’Accordo di partenariato, in virtù del quale il comune di Anzio ha revocato la procedura di appalto, sono le Associazioni dei balneatori “Il mare di Anzio e Nettuno”, “Il Faro cna” e “SIB Anzio-Nettuno”. Le quali hanno proposto al Comune un piano collettivo di salvamento che avrebbe coperto il servizio di assistenza balneare sui tratti di spiaggia a libera fruizione con impegno di spesa (€ 62.080,00) pari a meno della metà di quello richiesto in caso di affidamento in appalto del servizio.
Si tratta quindi di una opzione negoziale, come già accennato, non confrontabile con la gara per l’affidamento di un appalto, in quanto vede coinvolte le Associazioni e tutti i concessionari che operano sul litorale e che quindi già assicurano i servizi di salvamento sui tratti di arenile loro concessi. Il gravame è, pertanto, infondato. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Rigetta la domanda risarcitoria“