Anzio, la rampa di accesso al mare (larga 7 metri) costruita dal colosso della ceramica va demolita
La controversia su una grande rampa di accesso al mare, realizzata nei pressi di via Ardeatina ad Anzio, si conclude con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato. La struttura, costruita senza le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, dovrà essere demolita. La vicenda coinvolge la società C. di Anzio S.r.l., proprietaria dell’area, e il Comune di Anzio, che ha emesso l’ordine di demolizione.
Anzio, addio alla rampa di accesso larga 7 metri
La rampa, larga circa sette metri, è stata realizzata intorno al 2005-2006 durante il periodo in cui l’area era concessa in comodato d’uso a un privato. L’opera consiste in un collegamento viario tra il sottopasso di via Ardeatina e la spiaggia, con due rampe terminali. Nonostante l’assenza di autorizzazioni, la struttura è stata edificata senza che venissero rispettate le normative urbanistiche e paesaggistiche. Questa almeno è la versione del Comune, ora confermata dal Consiglio di Stato, secondo ed ultimo grado della Giustizia Amministrativa.
Nel 2006 il Comune di Anzio ha emesso un’ingiunzione di demolizione. Tuttavia, la mancata esecuzione del provvedimento ha condotto all’adozione di un nuovo atto nel 2020 per accertare l’inottemperanza. Questo ha generato un contenzioso giudiziario tra la società proprietaria e l’amministrazione comunale.
Le sentenze e i punti chiave della disputa di Anzio
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione e ha respinto sia l’appello principale della società proprietaria sia quello incidentale presentato dal Comune. Tra i punti fondamentali della decisione:
Notifica dell’ordine di demolizione. La società ha contestato la regolarità della notifica, affermando che il messo comunale avrebbe agito fuori dalla propria competenza territoriale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’obiettivo di portare l’atto a conoscenza del destinatario è stato raggiunto, rendendo la contestazione irrilevante.
Presunta preesistenza della strada. La società ha sostenuto che il tracciato fosse già esistente prima della normativa urbanistica del 1942 e che non fossero stati eseguiti interventi significativi. Tuttavia, le indagini hanno confermato che la strada è stata costruita durante il periodo di comodato e che l’opera richiedeva autorizzazioni mai ottenute.
Anzio, la società ha sbagliato
Responsabilità del proprietario. La sentenza ha escluso la colpevolezza della società nella mancata rimozione dell’abuso, considerando che l’area era sotto il controllo del comodatario al momento della costruzione. Tuttavia, ciò non ha impedito l’applicazione dell’ordine di demolizione.
Le conclusioni
La questione dell’acquisizione dell’area al patrimonio comunale è stata oggetto di dibattito. La normativa regionale applicabile prevede l’acquisizione gratuita anche per i proprietari non responsabili, purché sussista una colpa nel non aver impedito l’abuso. Nel caso specifico, la mancanza di un’azione tempestiva da parte della società è stata ritenuta non sufficiente per giustificare l’acquisizione.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto entrambe le impugnazioni, stabilendo che la rampa dovrà essere demolita e che le spese giudiziarie del secondo grado di giudizio saranno compensate tra le parti.
Implicazioni per il territorio
La sentenza rappresenta un monito per il rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche, evidenziando la necessità di controlli rigorosi. Il caso della rampa di Anzio è emblematico di come l’assenza di autorizzazioni possa condurre a lunghi contenziosi e a interventi sanzionatori che incidono sul patrimonio locale. La vicenda si chiude con l’impegno del Comune di Anzio a ripristinare l’area e a garantire la tutela del paesaggio costiero.