Com’è composto il Consiglio regionale del Lazio
COM’E’ COMPOSTO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Il Consiglio Regionale del Lazio ha sede a Roma, in Via della Pisana 1301 ed è l’organo legislativo del Lazio. Dura in carica 5 anni. Le sue funzioni sono molteplici, definite dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, tra le quali ricordiamo il controllo sugli atti della Giunta, l’emanazione delle Leggi regionali e l’elezione dei delegati regionali che, insieme al Parlamento e agli altri delegati regionali, eleggono il Presidente della Repubblica. Istituito nel 1970, è composto da 49 consiglieri, dal Presidente della Regione e dal secondo candidato Presidente che ha ottenuto più voti. Di tutti i consiglieri, 30 sono eletti in liste circoscrizionali concorrenti, 10 con sistema maggioritario e i restanti 10 sono il frutto del premio di maggioranza. Organi istituzionali del Consiglio sono il Presidente, che dirige e coordina i lavori, l’Ufficio di presidenza e i Consiglieri segretari, le Commissioni consiliari permanenti divise per materia di competenza. Il sistema elettorale è stabilito da Legge regionale, in principio con la legge dello Stato, per garantire ad ogni Provincia almeno un rappresentante al Consiglio regionale. La legge elettorale garantisce anche la parità di genere nell’accesso alla carica. Sono stabilite, sempre dalla legge regionale, le condizioni di compatibilità alle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore della Giunta regionale e Consigliere regionale.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana dopo le elezioni. Svolge il ruolo di Presidente provvisorio il candidato che nelle liste provinciali ha ottenuto più voti. L’Ufficio di Presidenza è eletto a scrutinio segreto ed è formato dal Presidente del Consiglio, da due Vicepresidenti di cui uno della minoranza e da tre Consiglieri segretari (uno della minoranza). Il Presidente è eletto con i due terzi dei componenti al primo scrutinio, con i tre quinti dei componenti al secondo scrutinio e a maggioranza dei componenti dal terzo scrutinio in poi. I Vicepresidenti ed i Segretari sono eletti a scrutinio segreto ed è eletto il candidato più votato . In caso di parità vince il candidato più anziano. L’Ufficio rimane in carica per tutta la legislatura, tranne per grave impedimento o dimissioni. Le Commissioni permanenti sono nove, ed è prevista la posibilità che il Consiglio si doti di Commissioni speciali e di inchiesta, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. L’elenco dei commissari viene stabilito da ciascun Gruppo consiliare e comunicato in Conferenza dei Capigruppo, garantendo il rapporto numerico tra maggioranza e minoranze. Le commissioni, articolate per materia, svolgono funzioni di iniziativa ed emendative, consultive o di controllo, di indagine o conoscitive ed eleggono al prorpio interno il Presidente e i vice Presidenti, che compongono l’Ufficio di presidenza.
Sergio Marchi