Crash informatico e voli cancellati, Aduc: “Ecco come ottenere il rimborso del biglietto”
Continuano i problemi e le difficoltà di centinaia di migliaia di passeggeri alle prese con voli cancellati, spostati, rimandati a causa del crash informatico. Ad essere coinvolti, un numero impressionante di cittadini e turisti di tutto il mondo. Tra questi tantissimi romani che si ritrovano bloccati.
Intanto cominciano ad arrivare le prime richieste dei viaggiatori vittime che, alla richiesta di indennizzi e danni, si sono sentiti rispondere che non è colpa delle compagnie aeree, per cui, a parte la riprotezione su altri voli e l’assistenza financo di alberghi, oltre non riescono ad ottenere.
Secondo l’Aduc – Associazione diritti utenti e consumatori -, quando i sistemi generali di controllo e organizzazione saltano, le norme e gli indennizzi previsti dalle disposizioni europee valgono.
“A meno che non si tratti di un problema specifico legato allo specifico volo – riportano dall’associazione – quando i sistemi generali di controllo e organizzazione saltano, le norme e gli indennizzi previsti dalle disposizioni europee valgono.
Negato imbarco (overbooking), cancellazione
Se non si accetta di rinunciare alla partenza in cambio di soldi, si ha diritto:
– al rimborso del prezzo del biglietto o ad un nuovo volo che stia bene al passeggero;
– assistenza: pasti e bevande e, se c’è da aspettare, albergo e trasferimenti;
– compensazione pecuniaria: 250 euro per i voli inferiori a 1.500 Km, 400 euro per i voli superiori a 1.500 km; 600 euro per i voli superiori a 3.500 km (compenso che diminuisce del 50% se l’orario di arrivo del nuovo volo non superi rispettivamente le due, tre o quattro ore). Rimborso in contanti o altro, decide il passeggero. Compensazione non dovuta se il passeggero è stato informato almeno due settimane prima della partenza.
Ritardo del volo
I diritti sono gli stessi di overbooking e cancellazione, ma valgono per ritardi:
– di almeno due ore per i voli fino a 1500 Km
– di almeno tre ore per i voli fino a 3.500 Km
– di almeno quattro ore per i voli superiori a 3.500 Km.
Per le compensazioni pecuniarie sul ritardo del volo non c’è automatismo, ma vanno chieste e, nel caso, fare causa alla compagnia aerea (confortati da una sentenza della Corte di Giustizia europea).
Se la compagnia offre una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo il passeggero non e’ tenuto al pagamento di supplementi. Se si viene sistemati in una classe inferiore, invece, spetta un rimborso.
“Ricordiamo di farsi valere, nel caso non ci fosse disponibilità bonaria, con una raccomandata A/R o pec di diffida – concludono dall’ associazione diritti utenti e consumatori – Se necessario è attivo il servizio di consulenza/assistenza di Aduc.