E’ legge l’accordo Italia-Albania sui clandestini: ecco cosa prevede la normativa
L’accordo Italia-Albania sui clandestini diventa legge. L’Aula del Senato ha infatti dato il via libera definitivo, con 93 sì e 61 voti contrari, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il provvedimento già approvato dalla Camera. Il protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama è composto da 14 articoli e due allegati (IL TESTO). I punti principali: Accordo di 5 anni rinnovabile tacitamente per altri 5 – All’articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri stabiliti dal presente protocollo.
Non più di 3.000 clandestini alla volta
Le aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del protocollo che, come previsto dall’articolo 13, è di cinque anni, rinnovato tacitamente per altri cinque, salvo che una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. Non più di 3.000 clandestini alla volta – All’articolo 4 è scritto che “il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture nelle aree previste sono gestite dalle competenti autorità della parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea.
I trasferimenti da e nelle strutture sono carico italiano
Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le competenti autorità albanesi consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane”.
All’Albania l’onere della sicurezza all’esterno delle strutture –
Clandestini sbarcati solo da mezzi italiani – Ancora l’articolo 4, al paragrafo 4, stabilisce che “l’ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio dell’Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All’arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo”. All’Albania l’onere della sicurezza all’esterno delle strutture – L’articolo 6 prevede che “le competenti autorità della parte albanese assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese.
I costi di soggiorno a carico dell’Italia
Le autorità italiane assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle aree. Le autorità albanesi possono accedere nelle aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura. In via eccezionale le autorità della parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede immediato intervento”. I costi di soggiorno a carico dell’Italia – I paragrafi 5, 6 e 7 stabiliscono che “le autorità italiane adottano le misure per assicurare la permanenza dei migranti nelle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata in Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall’esito finale.
Il personale italiano non risponde alle autorità albanesi
In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall’attuazione del presente paragrafo, sostenuti dall’Italia”. “Le autorità italiane sostengono i costi all’alloggio e al trattamento delle persone accolte, compreso il vitto, le cure mediche e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, conformemente al diritto internazionale”. Personale italiano non risponde alle autorità albanesi – L’articolo 7 specifica che “le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana.
Il personale italiano obbligato a rispettare le leggi dell’Albania
Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l’erogazione dell’assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente in Albania. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell’esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi”. Il paragrafo 8 precisa che “il personale italiano obbligato a rispettare le leggi dell’Albania e di non interferire nei suoi affari interni”.
Accesso alle strutture consentito ad avvocati e agenzie internazionali
Accesso alle strutture consentito ad avvocati e agenzie internazionali – L’articolo 9 prevede che “il periodo di permanenza dei migranti nel territorio dell’Albania in attuazione al protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure, provvedono all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative totalmente sostenute dall’Italia. Per assicurare il diritto di difesa, le parti consentono l’accesso alle strutture agli avvocati, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie Ue che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile”.
Protocollo annullabile con preavviso di 6 mesi
Protocollo annullabile con preavviso di 6 mesi – L’articolo 11 dice che “la parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente protocollo”, mentre all’articolo 13 si legge che “ciascuna delle parti può denunciare il protocollo, con un preavviso di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte”. I due allegati: il primo riguarda l’area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l’area destinata alla realizzazione delle strutture per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il secondo disciplina dei rimborsi italiani alla parte albanese.