Fiumicino, emergenza incendi: ecco le misure di prevenzione

Incendi boschivi a Fiumicino, l'ordinanza

Il caldo è arrivato e la preoccupazione per gli incendi boschivi è tanta. D’altra parte, nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, è reale: i ‘roghi’ provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale. E rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

Per questo motivo, il Comune di Fiumicino ha deciso di correre ai ripari con l’ordinanza sindacale n. 29 del 7/6/2024, con un solo obiettivo: scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità confermato per l’anno 2024 dal 15 Giugno al 15 Ottobre. Ma anche durante il periodo di allerta, che coincide tutti i fine settimana e i festivi non domenicali compresi dall’inizio di Maggio a fine Ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti.

Cosa è vietato, come prevenire gli incendi boschivi

L’ordinanza dispone divieto, per prevenire gli incendi boschivi di:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • aprire o ripulire viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • fermare o sostare al di sopra della vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Ma non solo. L’ordinanza definisce inoltre le disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi riguardo:

  • Attività ad alto rischio esplosivo
  • Fuochi pirotecnici e fiamme libere
  • Obbligo di realizzazione delle fasce protettive nei campi a coltura cerealicola e foraggera
  • Obbligo di realizzazione delle fasce protettive nei terreni nelle aree urbane periferiche
  • Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
  • Divieto per la bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
  • Indicate anche le prescrizioni generali ed attività di prevenzione per le attività turistiche e ricettive; per le aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti.