Guidare l’auto scalzi o con ciabatte, infradito o tacchi si puo? Cosa dice la legge

guidare

Guidare un automobile con le ciabatte o con le infradito o addirittura scalzi come in tanti fanno durante il periodo estivo è possibile? Vediamo quindi che cosa dice la legge attraverso l’articolo 141 del codice della strada che ci obbliga a stare al volante sempre in sicurezza, pena una multa di 42 euro.

Se le forze dell’ordine fermano un automobilista che stava guidando in maniera pericolosa e ha rischiato di causare un incidente può scattare il verbale se gli agenti reputano che la causa siano state le calzature non idonee alla guida.

Guidare l’auto con i tacchi?

Nel verbale gli agenti scriveranno che il guidatore non poteva agire sui pedali in modo tempestivo a causa dei sandali o delle infradito, e che questo costituiva un’insidia. Idem per ciabatte, zoccoli, scarpe con tacco, stessa cosa per chi viaggia scalzo.

Se poi l’automobilista dovesse provocare un incidente e la compagnia assicuratrice dimostrasse che la guida con calzature non idonee ha causato il sinistro, risarcirà si la vittima ma poi si rivarrà sul guidatore, imponendogli di rimborsare l’indennizzo.

Il consiglio quindi è quello di guidare sempre con delle scarpe comode cosi da evitare multa e l’eventuale rivalsa assicurativa in caso di incidente.

Cosa dice il Codice della Strada

Articolo 141, Norme di comportamento

  1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
  6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
  7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad euro 344,00.
  9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00.
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00.
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook