Maternità e congedo parentale. Cosa cambia con il decreto del 22 giugno

Novità sul fronte del congedo parentaleper entrambi i genitori. Sì, perché con il decreto licenziato lo scorso 22 giugno il Consiglio dei Ministri ha introdotto dei cambiamenti: dalla maternità di 9 mesi ai giorni che il papà ha per stare a casa con i propri figli.

Cosa cambia per i lavoratori dipendenti e con il nuovo congedo parentale

Per i lavoratori dipendenti, tra le novità c’è che i mesi di congedo parentale indennizzati salgono da 6 a 9, da fruire fino ai 12 anni del figlio (non più 6). Per i lavoratori autonomi e professionisti il diritto all’indennità giornaliera viene esteso nel caso di gravidanza a rischio anche fino a due mesi prima del parto.

Il congedo parentale obbligatorio di 10 giorni diventa poi strutturale. Il papà, quindi, può usare questo ‘congedo’ tra i due mesi precedenti al parto fino ai 5 giorni successivi. Si tratta, lo ricordiamo, di un diritto che non va a modificare o a ridurre il congedo di paternità. Che che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per l’esercizio del diritto, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo. Con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Congedi parentali, ecco come cambiano

Il provvedimento poi incrementa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. Nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Salgono da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. E cioè. Accanto ai tre mesi, non trasferibili, che spettano a ciascun genitore, si aggiunge, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. Per i quali spetta, sempre un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi).

Sale poi da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei modi sopra descritti. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia. Ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.