Pomezia, il Tribunale sblocca (dopo 4 anni) l’ampliamento del cimitero

Il cimitero di Pomezia su via Cincinnati, foto Google Heart elaborata in 3D con Intelligenza Artificiale
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Pomezia, il Tribunale concede il via libera (dopo 4 anni) all’ampliamento del cimitero comunale situato nei pressi di via Cincinnato, a due passi dal centro città e dal centro municipale Selva dei Pini. Per il TAR-Tribunale Amministrativo della Regione Lazio gli espropri di terreni privati limitrofi alla struttura cimiteriali con lo scopo di aumentare il numero di loculi a disposizione della comunità erano corretti.

Pomezia, dopo 4 anni via all’ampliamento del cimitero

Ai ricorrenti è stato negato anche il diritto di ottenere un risarcimento del danno che era stato richiesto nei confronti del comune. Al contrario, dovranno essere i due ricorrenti a pagare 3mila euro al comune stesso.

Questo è quanto riporta la sentenza del Tar del Lazio n. 12380 del 17 giugno 2024. Ci sono voluti 4 anni per dirimere la controversia giudiziaria, ma ora i lavori dovrebbero riprendere spediti.

Il Tribunale su Pomezia: “Espropri corretti”

Il ricorso contro l’ampliamento del cimitero comunale era stato presentato nel lontano 2020 da due cittadini, eredi dei terreni in questione. terreni situati nelle immediate vicinanze del cimitero. I ricorrenti si erano scagliati contro l’autorizzazione con la quale l’Ufficio tecnico comunale aveva disposto “L’ampliamento del cimitero comunale”.

Le parole dei giudici

“Le parti – spiegano i giudici – hanno scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo nelle proprie domande ed eccezioni. Nella pubblica udienza del 22 maggio 2024, è stato dato avviso alle parti (…) di possibili profili di inammissibilità; quindi la causa è stata trattenuta in decisione”. Secondo i giudici il ricorso sarebbe stato deposito in ritardo, “in quanto – spiegano – avvenuto oltre il termine di deposito previsto dalla legge“.

Ricorso infondato

“In ogni caso (quindi a prescindere dal deposito in ritardo, ndr) il ricorso è infondato e va respinto come da ampie memorie del Comune. Alle quali memorie – il Collegio può rinviare per quanto qui di seguito non ulteriormente esposto.

Il danno di cui i ricorrenti lamentano l’ingiustizia (…) deriva (…) dalla procedura espropriativa che non hanno opposto nei termini. Non è dubbio, infatti, che detta procedura si è completata ed i relativi vizi non sono stati fatti valere a suo tempo e nelle sedi opportune“.

La sentenza dei giudici

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) – si legge tra le carte – lo rigetta e condanna parte ricorrente alle spese di lite nei confronti del Comune resistente, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa“.