Pomezia, Parco 51: ok all’insegna sulla Pontina. Il Tar condanna Comune e Anas
Pomezia, il centro commerciale Parco 51 potrà installare una insegna pubblicitaria ben visibile dalla e sulla via Pontina, così ha deciso il Tar del Lazio con sentenza n. 11990 del 13 giugno. Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha anche condannato il Comune e Anas al “pagamento delle spese di lite – così si legge tra le carte giudiziarie – che liquida nella misura di euro 2000,00, oltre accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato”.
“Anas s.p.a. ha negato – per i giudici – l’autorizzazione al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una insegna di esercizio recante la dicitura “IPERDEM SUPERMERCATI” presso il Parco Commerciale “Parco 51”, sito in SS 148 Via Pontina, km 27+800 lato Sinistro.” Ora, dopo quasi 2 anni di attesa, tale insegna potrà essere subito installata. A meno che le controparti, Anas e Comune, non decidano di ricorrere contro tale sentenza del Tar Lazio al Consiglio di Stato, secondo ed ultimo grado della Giustizia Amministrativa.
Parco 51 di Pomezia potrà installare una insegna sulla Pontina
La Società Desa s.r.l. il 29 novembre 2021 ha presentato ad Anas s.p.a. un’istanza per ottenere l’autorizzazione all’affissione di un’insegna di esercizio sul muro perimetrale del fabbricato del Parco Commerciale “Parco 51”, lungo la via Pontina, all’altezza del km 27,800, sul lato destro in direzione Roma. All’epoca dei fatti, a guidare la città di Pomezia c’era Adriano Zuccalà, attuale consigliere regionale del Lazio, capogruppo in quota M5S. Dopo una breve istruttoria Anas, con nota del 25 gennaio 2022, ha inviato alla società suddetta un preavviso di rigetto.
La Società, in data 3 febbraio 2022, inviava ad Anas le proprie osservazioni in merito al preavviso di rigetto. Che, tuttavia, non venivano ritenute dall’Amministrazione idonee a superare le criticità rilevate. Anas quindi emetteva un provvedimento di diniego.
Il tar condanna Anas e comune
“Anas – spiegano i giudici – ha omesso di indicare sia la norma che impedirebbe l’apposizione di una pluralità di insegne, sia di illustrare le ragioni per le quali un’insegna con caratteristiche analoghe a quella oggetto della richiesta di autorizzazione possa arrecare disturbo visivo agli utenti della strada. Con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Sussistono pertanto i dedotti vizi di difetto di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del codice della strada. Le presenti conclusioni si pongono in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, la quale, in vicende analoghe, ha già avuto modo di chiarire, con motivazioni che il Collegio condivide, e che dunque richiama a supporto della presente decisione di accoglimento del ricorso“.