Quando arriva la quattordicesima? Tutte le date per dipendenti e pensionati

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Manca poco e finalmente arriverà la quattordicesima per i lavoratori e per i pensionati. La mensilità aggiuntiva allo stipendio prevista da alcuni contratti collettivi arriverà tra giugno e luglio, ma chi la riceverà con la busta paga del prossimo mese e chi dovrà attendere luglio? E come funziona invece per i pensionati?

Come si calcola la quattordicesima?

L’ammontare della quattordicesima e la scadenza entro cui dev’essere erogata sono disciplinate dai singoli CCNL. Se il contratto collettivo non prevede la quattordicesima, l’azienda può decidere di erogarla, disciplinandola in un apposito accordo interno.

L’ammontare della quattordicesima è di norma pari alla retribuzione prevista per il mese di erogazione. Se ad esempio la liquidazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno, la quattordicesima sarà pari alla retribuzione di giugno. Nel conteggio si considerano i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda, eccezion fatta per quelle assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima, come ad esempio:

  • assenze non retribuite;
  • assenze ingiustificate;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
  • aspettativa non retribuita;
  • congedo parentale;
  • cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente;
  • sciopero.

Quando arriva la quattordicesima?

L’erogazione dipende dal contratto. La quattordicesima nel contratto del commercio deve essere pagata dai datori di lavoro entro il 1° luglio di ogni anno e matura nei dodici mesi precedenti, da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno di maturazione.

Quattordicesima per i pensionati

La quattordicesima dei pensionati è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall’articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.

Spetta ai pensionati:

  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • di almeno 64 anni;
  • con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

Pagamento pensionati

Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti. Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano i requisiti prescritti dal 1° agosto (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre.

Gli importi per i pensionati

Per quanto riguarda gli importi previsti per i pensionati, questi possono variare molto spesso. Si parte dai 336 euro per i pensionati con redditi tra le 1,5 e le 2 volte superiori al trattamento minimo che abbiano maturato almeno 15 anni di contributi in caso siano stati dipendenti o 18 in caso siano stati lavoratori autonomi, a un massimo di 655 euro per coloro che hanno un reddito fino a 1,5 volte la pensione minima e che hanno lavorato versando i contributi previdenziali per oltre 25 anni, se dipendenti, oppure 28 anni se autonomi.

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