Torvaianica, Zi Checco: “Il mio non è un addio, solo un arrivederci”

Torvaianica, il ristorante Zi Checco, lo storico ingresso

Torvaianica, la cocietà ZI CHECCO S.r.l. dopo i nostri due articoli sulla vicenda che vede coinvolto lo storico ristorante e il limitrofo stabilimento balneare (link al primo articolo, link al secondo articolo) ci ha inviato un testo di replica che pubblichiamo per intero nella speranza di fare cosa gradita ai nostri lettori, che poi sono anche i clienti della stessa società.
“La Società ZI CHECCO S.r.l. – riporta la nota giunta in redazione – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Antonio Vescovo, titolare dell’omonimo ristorante “Zi Checco”, sito in Pomezia (RM) lungomare delle Sirene, 1, in merito ai contenuti degli articoli apparsi sul vostro quotidiano in data 18 e 19 luglio, a firma del Sig. Roberto Giannini, Vi chiede l’esercizio del diritto di replica, alla luce dell’erronea rappresentazione di fatti ed eventi.

Torvaianica, Zi Checco: “Il mio non è un addio”

A riguardo, destituito di ogni fondamento è l’assunto secondo cui, dopo settant’anni, il Ristorante Zi Checco cesserà la propria attività, allorché il rilascio dell’area oggetto di concessione demaniale non determina la cessazione di attività imprenditoriale, la quale, ben potrà proseguire in altra sede.

Peraltro, la suddetta circostanza non riguarda unicamente la scrivente Società, ma tutte le altre attività di ristorazione insistenti su area demaniale, le quali, in virtù della direttiva n.2006/123/CE del Parlamento Europeo – nota come Direttiva Bolkestein – e dei successivi interventi legislativi, dovranno riconsegnare le aree e i locali assentiti in concessione, entro il prossimo 31 dicembre 2024, al termine della stagione balneare.

Il nostro è solo un arrivederci

Fermo quanto sopra, del tutto erroneo e pretestuoso si palesa l’assunto secondo cui “Vi sarebbero, inoltre, precedenti e pregressi ‘buchi’ di pagamento nei canoni, accertati dai giudici. Sempre relativi alla stessa concessione e società, ma riferiti ad un periodo precedente, ossia agli anni 2007 – 2012”.

A riguardo per le annualità indicate la Zi Checco S.r.l., pur contestando giudizialmente la determinazione del quantum debeatur, ha corrisposto i relativi canoni demaniali nella misura richiesta dal Comune di Pomezia e dall’Agenzia del Demanio. Recentemente, all’esito del predetto giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10605/2024, ha stabilito che per le richiamate annualità, dette Amministrazioni hanno errato nell’applicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del canone demaniale dovuto, rimettendo la questione alla Corte di Appello di Roma per l’avvio dell’istruttoria finalizzata ad una nuova determinazione dei canoni demaniali marittimi.

Logico corollario a quanto sopra detto è che ad oggi non si conosce l’esatta misura dei canoni demaniali dovuti a far data dal 2012, dunque, l’assunto di codesto giornale secondo cui vi sarebbero “precedenti e pregressibuchi’ di pagamento nei canoni”, se ad oggi non si conosce l’esatta misura del “dovuto” è affermazione priva di fondatezza alcuna.

In ogni caso, la Zi Checco S.r.l., qualora all’esito dei Giudizi pendenti, venisse accertata la legittimità degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune di Pomezia e dell’Agenzia del Demanio, adempierà senza ulteriore indugio alle richieste delle Autorità. Cordiali Saluti. Antonio Vescovo. Zi Checco srl.