Trova un buono postale da 1000 lire del 1957 e incassa 41mila euro

Il buono postale
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Ha trovato, in una cassapanca a casa della cugina, un buono postale fruttifero di lire 1000 emesso nel 1957. Così ha deciso di portarlo alla posta per sapere il ricavato accumulato nel tempo ma le è stato risposto che era scaduto e quindi non valeva più nulla. Ma la signora Erminia Digianantonio, classe 1919, non si è arresta è si è rivolta all’Associazione Giustizia Italia.

La stima degli esperti

Il predetto Titolo è stato stimato da un nostro consulente che ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, di una cifra pari a 41.300,00 mila euro. La signora Erminia ha deciso di devolvere la metà dell’introito a un’associazione che si occupa di violenza sulle donne.

Mandato agli avvocati

La donna ha conferito mandato ai legali dell’Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia.it), che si occupa, tra le altre cose, su scala nazionale ed internazionale del rimborso dei buoni postali e dei titoli di Stato, di agire al fine del recupero della somma presso Poste italiane ed il Ministero dell’ Economia e delle Finanze obbligati in solido ad  “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana.  

Per quanto concerne la presunta prescrizione del diritto al rimborso eccepita da Poste italiane, l’art. 2935 del C.C. statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Quindi, nel caso di specie, il giorno di decorrenza della prescrizione che è decennale comincia a decorrere dalla data del ritrovamento del Titolo stesso (e diversamente non potrebbe essere visto che gli interessati prima di tale data ignoravano l’esistenza del credito).  

Il vademecum

E’ possibile ottenere il rimborso di titoli “antichi” quali libretti di risparmio, buoni e titoli di stato in genere?

Sì, è possibile, per il titolare o per i suoi eredi, richiedere il rimborso, maggiorato degli interessi oltre alla rivalutazione monetaria, a condizione che non sia decorso il termine prescrizionale di 10 anni. Tale termine decorre non necessarimente dalla data di emissione del titolo ma da quando il soggetto titolare è in grado di far valere il proprio diritto. In particolare, anche se il titolo è stato emesso oltre 10 anni fa, ma il soggetto interessato lo ha “ritrovato” solo recentemente (ovvero negli ultimi 10 anni) può agire per il rimborso dello stesso e la prescrizione inizierà a decorrere dal momento del ritrovamento. 

Quanto può valere attualmente un titolo “antico”?

E’ questa una domanda alla quale non è possibile dare una risposta univoca senza l’ausilio di un consulente contabile esperto che proceda alla valutazione del singolo titolo in relazione all’anno di emissione, al tasso previsto per quel tipo di titolo, al succedersi delle leggi nel tempo, ai periodi di valutazione e svalutazione monetaria, all’introduzione della moneta unica europea ed ad altrettanti ulteriori coefficienti.

La stima

In linea di principio, si può avere un’indicazione di massima del valore attuale del proprio titolo considerando il potere di acquisto che aveva la lira all’epoca di emissione del predetto titolo. In altri termini, sempre in linea generale, il titolare o l’erede avrebbe diritto ad ottenere oggi l’equivalente di quella somma di denaro,  tradotta in euro, che all’epoca di emissione del titolo gli avrebbe consentito l’acquisto di un determinato bene. Per esempio, se negli anni 40 con 1.000 lire si acquistava fondo agricolo, oggi con la somma rivalutata e ricapitalizzata si avrebbe diritto ad ottenere una somma di denaro in euro che consenta l’acquisto di un terreno dello stesso tipo. 

La normativa di Poste

I diritti dei titolari del Buono Fruttifero Postale al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del Buono. Inoltre, dal giorno successivo alla data di scadenza, i Buoni Fruttiferi Postali diventano infruttiferi.
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha peraltro confermato, in più occasioni, quanto puntualmente osservato da Poste Italiane in relazione alla prescrizione dei predetti titoli.
Si sottolinea inoltre che:

• i Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi fino al 13 aprile 2001 e non riscossi entro il già menzionato termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza, si prescrivono in favore del MEF;
• i buoni cartacei emessi dal 14 aprile 2001 e non riscossi entro il termine di dieci anni dalla data di scadenza, sono comunicati al MEF e il relativo importo, ai sensi dell’art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266, è versato al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della medesima legge, istituito presso il MEF.

Le eccezioni

Si evidenzia anche che i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, alla relativa scadenza, vengono rimborsati automaticamente in favore del titolare mediante accredito sul Libretto di Risparmio Postale o sul conto corrente BancoPosta di regolamento. Per tale categoria di Buoni non si presentano quindi rischi di prescrizione del diritto.
Si rende inoltre noto che, durante il termine di validità dei buoni, gli stessi sono rimborsabili in qualunque momento. Inoltre, se emessi in forma dematerializzata, è possibile richiedere anche un rimborso parziale.
L’Azienda consiglia i risparmiatori di non affidarsi a quanti, suscitando aspettative infondate ai sensi della suddetta normativa, si offrono di assisterli in un percorso che non potrà avere altro esito se non quello di considerevoli, quanto ingiustificate, spese legali.
Poste Italiane, che colloca i buoni postali, ricorda infine ai cittadini in possesso dei titoli di verificarne la scadenza e, in caso di dubbi, di rivolgersi ad un qualunque Ufficio Postale su tutto il territorio nazionale o consultare il sito www.poste.it.