Via Condotti, sfratto definitivo per il Caffè Greco: la svolta

Il caffè Greco di via Condotti
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Dopo anni di querelle e battaglie legali è arrivata la sentenza definitiva: sfratto definitivo per il Caffè Greco di via Condotti. Un locale storico, un pezzo di Roma e di mondanità che sparisce per sempre dietro le vetrate del bar chic amato da vip e esponenti della cultura.

Sfratto definitivo

Diventa definitivo, quindi lo sfratto dell’Antico Caffè Greco. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva già dato ragione all’Ospedale Israelitico, riconoscendogli il diritto a rientrare in possesso dei locali in via dei Condotti, il cui contratto di locazione è scaduto dal 2017.

Vicenda annosa

La vicenda è annosa e si protrae da tempo, anche perché si parla di un locale storico su cui c’è il vincolo culturale. Questo significa innanzitutto che non potrà mai essere snaturata l’attività, che i beni presenti all’interno devono rimanere e che gli attuali gestori dovranno eventualmente essere indennizzati per quelli di loro proprietà.

La sentenza

I giudici hanno motivato così la sentenza dando anche delle specifiche ai proprietari: ”La portata del vincolo culturale imposto sui locali dell’Antico Caffè Greco e sulla licenza di esercizio deve essere intesa nel senso che il locatore non potrebbe sottrarre il bene (con gli annessi arredi e cimeli storici, tanto se anch’essi di sua pertinenza, quanto in caso contrario) alla destinazione a suo tempo imposta dall’Autorità amministrativa e mai revocata’’.

Mantenere la storia

Per la Cassazione i legittimi proprietari ”non potrebbero – tanto per fare un esempio – immaginare di destinare quei locali per creare una paninoteca o una discoteca o chissà quale altra attività. Il Caffè Greco, in quanto bene immobile carico di oltre due secoli di storia e di vita artistica e culturale della città di Roma, collocato nella centrale Via Condotti, non può che avere quella destinazione – si legge nella sentenza della Cassazione – ma non è giuridicamente prospettabile che simile vincolo si traduca nell’impossibilità, per il locatore, di intimare ad un determinato conduttore la licenza per finita locazione, cioè nell’obbligo di proseguire ad oltranza la locazione con un preciso soggetto’’.